Il messaggio 28 dicembre 2021, n. 4689, comunica che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il precedente messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495 deve intendersi superato.
Pertanto, a decorrere dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del citato decreto, il diritto alla liquidazione dell’assegno mensile di invalidità sarà riconosciuto anche al soggetto richiedente che svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a 4.931 euro.
Le domande presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495 saranno riesaminate d’ufficio.