Il Modello 770/2022 viene utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021;
- i relativi versamenti;
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
La presentazione del modello 770/2022 deve avvenire entro il 31ottobre 2022.
In particolare, il modello viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico,
- locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica,
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi,
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Attenzione al fatto che l’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione Unica e, se richiesto, la Certificazione degli utili, modello CUPE, nei diversi termini previsti dalla legge.
Evidenziamo alcune novità del Modello 770/2022:
- Quadro ST (prima, seconda e terza sezione): è stata eliminata l’indicazione del versamento relativo al credito bonus irpef recuperato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio, che non esiste più. Essendo stato inserito dalla normativa il trattamento integrativo, tra i dati da evidenziare troviamo
- il trattamento integrativo che il sostituto ha provveduto a recuperare, e l’Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell’anno 2021, ma riferito all’anno precedente 2020 (versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E);
- per la compilazione della casella 10 è stata eliminata la lettera “M” relativa al versamento di ritenute su redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, ed è stata aggiunta la lettera “P” per indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2021), ma pertinente l’anno precedente (2020).